Alcune associazioni piemontesi hanno promosso una iniziativa
costituita da un opuscolo informativo per la cittadinanza dal
titolo:
“Tutti hanno diritto alle cure sanitarie compresi malati cronici
non autosufficienti, malati di alzheimer, malati psichiatrici,
handicappati con gravi patologie”.

Indice dei paragrafi
CHI HA DIRITTO
ALLE CURE SANITARIE
COSA AFFERMANO
LE LEGGI
QUANTO DURA IL
RICOVERO POST OSPEDALIERO IN CASA DI CURA CONVENZIONATA
COSA BISOGNA
SAPERE PRIMA DI ACCETTARE LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE
COME OPPORSI
ALLE DIMISSIONI DA UNA STRUTTURA SANITARIA
FACSIMILE DELLA LETTERA PER
OPPORSI ALLE DIMISSIONI
COSA SONO LE
RSA E LE RAF
CHI PAGA IL
RICOVERO IN RSA/RAF
COME DISDIRE
IMPEGNI INDEBITAMENTE SOTTOSCRITTI
INTERDIZIONE,
INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
ELIMINARE LE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
LA MALATTIA
MENTALE: COS’È E QUALI SONO I DIRITTI
LA CONTINUITÀ
TERAPEUTICA PREVISTA DALLA DELIBERA REGIONALE
LE CURE
DOMICILIARI
CHE COSA SAPERE
PRIMA DI ACCETTARE LE CURE DOMICILIARI
COSA CAMBIA
NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE
LE NUOVE
TARIFFE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO
CHI PAGA IL
RICOVERO
COSA SUCCEDE
NELLA FASE TRANSITORIA (e cioè durante il 2005)
COSA COMPRENDE
LA RETTA DI RICOVERO
UNITÀ DI
VALUTAZIONE GERIATRICA (UVG) E UNITÀ DI VALUTAZIONE HANDICAP (UVH)
CHI HA DIRITTO
ALLE CURE SANITARIE
Tutti i malati
hanno diritto di essere curati gratuitamente — salvo pagamento dei
ticket — dalle strutture sanitarie pubbliche (cioè medici
ambulatori, ospedali e altre strutture delle Asl) o da case di
cura private convenzionate, senza limiti di età, tipo di malattia,
durate delle cure.
Questo diritto
spetta quindi anche agli anziani cronici non autosufficienti, alle
persone colpite da malattie inguaribili o invalidanti, da malattie
psichiatriche, dal morbo di Alzheimer, ecc.
COSA AFFERMANO
LE LEGGI
Il diritto dei
malati cronici non autosufficienti (anziani e non) alle cure
sanitarie, comprese quelle ospedaliere, è stabilito dalle seguenti
disposizioni:
·
L’assistenza sanitaria deve essere fornita, indipendentemente
dalla sua durata, alle persone colpite da malattie specifiche
della vecchiaia (legge 4 agosto 1955 n.
692);
·
L’assistenza ospedaliera deve essere assicurata a tutti gli
anziani “quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o
chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio”
(decreto del Ministro de/lavoro del 21 dicembre
1956);
·
Le
Regioni devono programmare i posti letto degli ospedali tenendo
conto delle esigenze dei malati “acuti, cronici, convalescenti e
lungodegenti” (art. 29 legge 12 febbraio
1968 n. 132);
·
Le
Asl devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro
età, le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle malattie mentali
(legge 13 maggio 1978 n. 180);
·
Le
Asl sono obbligate a provvedere alla “tutela della salute degli
anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni
che possono concorrere alla loro emarginazione”. Le prestazioni
devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri
cittadini, qualunque siano “le cause, la fenomenologia e la
durata” delle malattie mentali (legge 23
dicembre 1978 n. 833);
·
Le
cure sanitarie sono dovute indistintamente ai malati acuti e
cronici senza limiti di durata, e il “decreto Craxi” (Dpcm
8/8/1985) sull’integrazione socio-sanitaria essendo un atto
amministrativo, ha nessun valore normativo
(sentenza n. 10150 del 1996 della Suprema Corte di
Cassazione);
·
La
Finanziaria 2003 all’art. 54 ha confermato i Livelli essenziali di
assistenza indicati dal Dpcm 29/11/2001, rilevando al comma
2 che “Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di
assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono
quelle individuate all’allegato 1 (…)”; ovvero anche gli
interventi di riabilitazione e lungodegenza, nonché quelli
relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle
persone anziane non autosufficienti.

QUANTO DURA IL
RICOVERO POST OSPEDALIERO IN CASA DI CURA CONVENZIONATA
I ricoveri nelle
case di cura convenzionate non durano solo 60
giorni. Infatti, la deliberazione della Giunta regionale Dgr
34/2000 stabilisce che sulla base di accertamenti medici è
possibile continuare la degenza senza alcun abbattimento
tariffario per la casa di cura, per altri 60 giorni. Oltre tali
120 giorni, permanendo le necessità degenziali, è sempre l’AsI che
deve prendersi carico del paziente (e non la famiglia).
I trasferimenti da
ospedale a case di cura per lungo degenze effettuati in ambulanza
sono a cura e spese dell’ospedale di partenza
(cfr. circolare deI 23/10/2000 dell’Assessorato
alla sanità regionale).
COSA BISOGNA
SAPERE PRIMA DI ACCETTARE LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE
Prima di accettare
le dimissioni dall’ospedale o da altra struttura sanitana bisogna
valutare attentamente la situazione. Infatti se si accettano le
dimissioni quando permane ancora lo stato di malattia e di non
autosufficienza, e non è garantita la continuità delle cure
sanitarie con un’informativa scritta e concordata con il paziente
o con i suoi familiari, si va incontro a dei rischi.
Chi ha accettato
le dimissioni incorrerà in una di queste situazioni:
a) Farsi carico
in proprio degli oneri di cura e di assistenza del congiunto
malato e non autosufficiente presso la propria abitazione. In
questo caso è sempre possibile chiedere l’attivazione delle cure
domiciliari tramite il proprio medico curante. Non sempre però I’Asl
è in grado di dare una risposta positiva in tempi soddisfacenti.
Inoltre, il progetto approvato può risultare inadeguato alle reali
esigenze dei malato.
b) Entrare in
una lista d’attesa che può protrarsi anche per più di un anno, per
un posto in una struttura residenziale Rsa o Raf. Per accedere
alla lista d’attesa è indispensabile richiedere la certificazione
della non autosufficienza aII’Uvg (Unità valutativa geriatrica)
dell’AsI di residenza del malato.
c) In attesa di
un posto in una struttura pubblica o convenzionata, o se non si ha
la possibilità di assistere a casa la persona malata, provvedere
al pagamento di 2500-3000 euro mensili per un posto letto privato
in Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) o Raf (Residenza
assistenziale flessibile).

COME OPPORSI
ALLE DIMISSIONI DA UNA STRUTTURA SANITARIA
Se non si è in
grado di assistere a domicilio il proprio congiunto, ci si può
opporre alle dimissioni da ospedali/case di cura private
convenzionate, qualora non sia garantita la continuità terapeutica
in altra struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
L’opposizione è effettuata attraverso una
lettera raccomandata.
COSA SONO LE
RSA E LE RAF
La Rsa (Residenza
sanitaria assistenziale) è una struttura assegnata alla titolarità
delle AsI e destinata al ricovero di anziani non autosufficienti,
che spesso sono anche malati cronici o lungodegenti. Sempre nel
caso di malati cronici o lungodegenti, talvolta l’ospedale o l’Asi
propone l’inserimento in una Raf (Residenza assistenziale
flessibile), che è una struttura del settore assistenziale con
standard medici, infermieristici e di assistenza di molto
inferiori alla Rsa. Pertanto ci si può sempre opporre aI
trasferimento in una Raf di un malato che necessita di cure
sanitarie e che non può essere curato al domicilio, facendo valere
il diritto di essere curati in strutture della Sanità.
CHI PAGA IL
RICOVERO IN RSA/RAF
Nessun pagamento è
dovuto dai familiari degli assistiti con handicap in situazione di
gravità o di ultra sessantacinquenni non autosufficienti
ricoverati in strutture assistenziali pubbliche o private
convenzionate. Infatti, l’articolo 25 della legge sull’assistenza
n. 328/2000 e i decreti legislativi 109/1 998 e 130/2000 prevedono
che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la
situazione economica del solo assistito per le prestazioni sociali
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o
continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave,
nonché ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti. Si
ricorda che la condizione di handicap in situazione di gravità è
accertata dalle specifiche commissioni delle AsI ai sensi
dell’articolo 3 della legge 104/1 992. Altresì, la condizione di
non autosufficienza è certificata dall’Unità valutative geriatrica
(Uvg) dell’AsI di residenza.
L’erogazione dei
farmaci, presso strutture residenziali extraospedaliere (esempio:
Rsa, Residenze
sanitarie assistenziali) convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale, per anziani non autosufficienti comprende la copertura
dei farmaci di fascia compresi nel prontuario del Servizio
sanitario nazionale (cfr Dgr Piemonte del
30/11/1998 n. 20-26187).
COME DISDIRE
IMPEGNI INDEBITAMENTE SOTTOSCRITTI
A volte, pur di
ottenere il ricovero,
i
familiari di un
malato accettano di pagare dei contributi economici non dovuti (ad
esempio, perché calcolati sulla base del reddito familiare e non
del solo assistito handicappato grave o ultra sessantacinquenne
non autosufficiente come previsto dalle norme vigenti).
In questi casi,
chi ha sottoscritto tale indebito impegno può evitare di
continuare a versare contributi non dovuti agli enti pubblici
inviando una lettera di disdetta a mezzo raccomandata, con la
quale chiede al Comune di residenza dei ricoverato (o al Consorzio
socio-assistenziale o alla Comunità montana) di provvedere
all’integrazione della retta per la parte non coperta direttamente
dal ricoverato con
i
propri mezzi
economici.

INTERDIZIONE,
INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
In base
all’articolo 414 del Codice civile sono dichiarati interdetti «il
maggiore d’età e il minore emancipato i quali si trovano in
condizioni di abituali infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi». Possono essere inabilitati, in
base all’articolo 415 del Codice civile, i suddetti soggetti in
condizione di abituale infermità di mente che non siano talmente
gravi da dar luogo all’interdizione.
Inoltre possono
essere inabilitati «coloro che per prodigalità o per abuso
abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la
loro famiglia a gravi pregiudizi economici».
L’amministrazione
di sostegno è rivolta, in base all’articolo 1 della legge 6/2004,
alle «persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente».
Per
informazioni:
Utim (Unione
per la tutela degli insufficienti mentali), tel. 011/88.94.84
ELIMINARE LE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
La legge 13 del
1989 prevede contributi sull’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati. Hanno diritto al
contributo:
• le persone
disabili con invalidità grave che sostengono spese per
l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’alloggio di
residenza;
• coloro che hanno
a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori;
• le persone che
sostengono le spese in qualità di proprietario dell’immobile o
parente o altro soggetto allo scopo di adattare l’alloggio o
facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede una persona
disabile;
• i condomini ove
risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento
relative a parti comuni;
• i centri o le
strutture diurne e residenziali per le persone disabili.
La domanda,
redatta su apposito modulo, da ritirare presso il Comune di
residenza, deve essere presentata dalla persona disabile o da chi
ne esercita la potestà o tutela, al Sindaco del Comune ove è
ubicato l’immobile oggetto dell’intervento.
Per
informazioni:
Cpd
-
Consulta per le persone in difficoltà, tel. 011/319.81.45

LA MALATTIA
MENTALE: COS’È E QUALI SONO I DIRITTI
E’
importante ricordare che il malato mentale non è l’handicappato
intellettivo (colui che è colpito da ritardo mentale, lesione
cerebrale, ecc). La malattia mentale disorganizza più o meno
profondamente la coscienza e la personalità dell’uomo. Il
pensiero, le idee, l’umore, l’affetto, la visione della realtà il
comportamento sono a volte pesantemente destrutturati. Le
patologie più gravi sono le psicosi che colpiscono circa il 3%
della popolazione. Le psicosi sono sempre curabili, anche se
difficilmente guariscono: pertanto il malato mentale ha diritto
alle cure sanitarie senza limiti di durata.
Il CSM (Centro
salute mentale) della propria A.S.L. è a disposizione, gratuita o
con ticket, di tutti i cittadini e riceve i malati su
appuntamento. Se il paziente ha una crisi psicotica e il familiare
chiede un intervento a domicilio dello psichiatra e questo non
viene, si può configurare il reato di omissione di soccorso.
Il pronto soccorso
ospedaliero, aperto 24 ore su 24, non può rifiutarsi di ricoverare
un malato psichiatrico.
Nel caso in cui il
malato abbia bisogno, per la sua patologia, di un ricovero di
lunga durata, ma l’ospedale sia incline alle sue dimissioni, i
familiari devono rifiutarsi preferibilmente mediante invio di una
raccomandata AR (come per gli anziani malati cronici non
autosufficienti) di portare a casa il malato, e chiedere che i
medici e gli assistenti sociali si attivino a cercare e trovare un
posto in una struttura adeguata per il tempo necessario al
miglioramento delle condizioni del paziente.
Il decreto
legislativo 502/1992 all’articolo 14 afferma che “il Direttore
sanitario e il Dirigente sanitario del servizio (o dell’ospedale,
n.d.r.), a richiesta degli assistiti adottano le misure necessarie
per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità
dell’assistenza. AI fine di garantire la tutela del cittadino
avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita
la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono
ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via
amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro 15
giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza
dell’atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi,
da parte dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli
organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati
presso la Regione Piemonte, al direttore generale dell’AsI o
dell’azienda, che decide in via definitiva o comunque provvede
entro 15 giorni, sentito il Direttore sanitario”. La procedura
suddetta impedisce di procedere per via legale.
Anche in ambito
psichiatrico, i parenti degli assistiti maggiorenni non sono
obbligati a versare contributi economici agli enti pubblici ed
ogni richiesta è illegale in quanto non regolamentata da alcuna
disposizione legislativa.
L’articolo 433 del
Codice civile regolamenta chi siano i parenti che sono tenuti agli
alimenti, ma questi possono essere chiesti solo da chi versa in
stato di bisogno (l’assistito o il malato) e non possono essere
richiesti dagli enti pubblici alle famiglie.
Per
informazioni: Di.a.psi. Piemonte, tel. 011/54.66.53
LA CONTINUITÀ
TERAPEUTICA PREVISTA DALLA DELIBERA REGIONALE
Gli anziani
cronici non autosufficienti ricoverati in ospedale (o in altra
struttura sanitaria) non possono essere dimessi prima che
siano state assicurate e organizzate — dall’Asl di residenza — le
cure domiciliari (concordate con i familiari) o sia stata
individuata la residenza socio-sanitaria (Rsa-Raf) per il ricovero
definitivo.
Per quanto
riguarda la Regione Piemonte quanto sopra è stato confermato con
delibera di Giunta del 20 dicembre 2004, n. 72-14420 “Percorso
di continuità assistenziale per anziani ultrasessantacinquenni non
autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e
assistenziali siano assimilabili ad anziani non
autosufficienti".

LE CURE
DOMICILIARI
Con delibera della
Giunta della Regione Piemonte del 23 dicembre 2003, n. 51-11839
“Dcpm 29 novembre 2001.
Allegato 1, Punto 1.
C. Applicazione
dei livelli essenziali di assistenza all’area dell’integrazione
socio-sanitaria” vengono definiti i Lea nell’area delle cure
domiciliari e della residenzialità.
Fatto salvo il
diritto alle cure sanitarie gratuite in caso di ricovero nella
fase acuta, di riabilitazione e lungodegenza (ospedali, case di
cura convenzionate) e il diritto soggettivo alle prestazioni del
medico di medicina generale, per le cure domiciliari vengono
fissati i seguenti criteri:
nella fase
intensiva/estensiva,
della durata massima di 60 giorni (equiparata al ricovero in
lungodegenza), le prestazioni sanitarie e di assistenza tutelare
alla persona, sono a totale carico del Servizio sanitario
regionale;
nella fase di
lungo assistenza
è prevista in base ai Lea, la compartecipazione dell’utente, che
avviene esclusivamente sulle prestazioni di assistenza tutelare
alla persona. Sulle suddette prestazioni socio-sanitarie l’AsI
assume a proprio carico il 50% del costo, definito con riferimento
al costo/orario Adest/ass (assistenti domiciliari), mentre il
restante 50% rimane a carico dell’utente/Comune. Infatti, qualora
il malato non abbia le risorse necessarie per sostenere la sua
quota relativa all’assistenza tutelare (50%), l’integrazione è
sostenuta dal Comune di residenza (o Consorzio
socio-assistenziale, o Comunità montana).
Si ricorda
che ai sensi dell’articolo 25 della legge 328/2000 e dei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000 nessun contributo economico può
essere chiesto ai parenti non conviventi con l’assistito.
Se si tratta di
ultra sessantacinquenni non autosufficienti o di persone
handicappate in situazione di gravità non può essere imposto
alcun contributo economico neppure ai parenti conviventi.
In ogni caso
gli utenti devono contribuire in base alle loro personali risorse
economiche (redditi e beni mobili e immobili).
CHE COSA SAPERE
PRIMA DI ACCETTARE LE CURE DOMICILIARI
In base alle leggi
nazionali le cure domiciliari (Adi, assistenza domiciliare
integrata, Oda, ospe-dalizzazione a domicilio) non sono ancora un
diritto esigibile, così come non è esigibile l’erogazione
dell’assegno di cura e/o il riconoscimento di un contributo
forfetario al familiare che accetta di essere da riferimento e
sostegno al congiunto non autosufficiente.
In assenza di una
legge regionale è indispensabile che AsI e Comuni (o Consorzio
socio-assistenziale o Comunità montana) abbiano approvato una
propria delibera e definito i criteri di accesso e gli aventi
diritto.
Per questo si
raccomanda di prendere visione dei provvedimenti emanati dalla
propria AsI di residenza o dall’Ente locale gestore dei servizi
socio-assistenziali, prima di accettare le dimissioni dalla
struttura sanitaria alfine di essere certi circa gli impegni dei
suddetti enti in materia di cure domiciliari.

COSA CAMBIA
NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE
Con delibera della
Giunta del 30 marzo 2005 n. 17-15226 nella Regione Piemonte è
iniziata l’attuazione graduale dei Lea (Livelli essenziali di
assistenza sanitaria) nell’ambito della residenzialità per gli
anziani cronici non autosufficienti. Obiettivo è di ottenere il
superamento del modello di assistenza residenziale previsto per
gli anziani cronici non autosufficienti finora articolato in Rsa,
Residenze sanitarie assistenziali, e Raf, Residenze assistenziali
flessibili.
Nel nuovo modello
la risposta residenziale viene personalizzata e calibrata sui
bisogni sanitari e assistenziali dell’anziano, individuati
dall’Unità valutativa geriatrica (Uvg), che predispone il Pal
(Progetto di assistenza individuale).
A regime, tutte le
strutture di ricovero per anziani cronici non autosufficienti
dovranno essere organizzate in modo da poter assicurare ai propri
pazienti tre fasce di intensità (bassa, media e alta) e due
livelli di incremento per le fasce medio/alte, per cui anche
l’utente inserito al livello più basso potrà usufruire, in caso di
aggrava-mento, delle prestazioni medico/infermieristiche di cui la
struttura è dotata, dovendo assicurare anche nuclei ad alta
intensità.
LE NUOVE
TARIFFE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO
Il Servizio
sanitario regionale continua ad essere titolare delle prestazioni
riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, ma
all’utente/Comune viene richiesto il pagamento della cosiddetta
quota alberghiera.
Si ricorda che ai
sensi dell'art. 54 della legge 289/2002, a partire dal 1° gennaio
2003, l’importo della quota alberghiera non può essere superiore a
quella versata dall’AsI (minimo 50% a carico dell'Asl;
massimo 50% a carico utente/Comune). Ad esempio, per una
tariffa giornaliera di euro 66,00 l’Asl era tenuta a versare alla
struttura residenziale almeno 33,00 euro e altrettanti dovevano al
massimo essere corrisposti dall’utente/Comune.
A seguito della su
citata Dgr 17/2005 la ripartizione a regime definitivo (2006)
fra le quote sanitaria e alberghiera sarà la seguente:
T A B E L L A

CHI PAGA IL
RICOVERO
La delibera
regolamenta anche i criteri di compartecipazione degli utenti e
prevede che «in caso di insufficienza di reddito e/o del
patrimonio (secondo i criteri approvati da ciascun Comune o
Ente gestore socio-assistenziale nel rispetto della normativa
nazionale), l’integrazione della retta giornaliera a carico
dell’utente compete all’Ente gestore delle attività
socio-assistenziali di residenza dell’utente. Dalla somma di tali
fattori reddituali viene detratta la somma mensile non inferiore
ad € 100 (cento) che deve essere lasciata a disposizione
dell’utente per spese personali. Tale cifra è rivalutabile dalla
Regione in sede di monitoraggio annuale».
Come è noto, la
quota sanitaria è a totale carico del Servizio sanitario
regionale, mentre la retta alberghiera è dovuta dall’ultra
sessantacinquenne non autosufficiente o dalla persona handicappata
riconosciuta in situazione di gravità dalle competenti
commissioni, sulla base della propria situazione economica
personale.
COSA SUCCEDE
NELLA FASE TRANSITORIA (e cioè durante il 2005)
Secondo quanto
esplicitato in delibera «la tariffa
complessiva, in essere in ciascun ambito territoriale alla data
del 31.12.2003, compresi gli oneri fiscali, è provvisoriamente
ridimensionata come segue:
a) per le
tipologie di intervento corrispondenti alla Rsa di cui alla Dgr.
N. 41-42433/1995, la tariffa onnicomprensiva risultante da tale
incremento non potrà in ogni caso essere superiore ad € 86,00 così
ripartita: 54% a carico del Servizio sanitario regionale e 46%
a carico dell’utente/Comune-Regione;
b) per le
tipologie di intervento corrispondenti alla Raf di cui alla Dgr.
N. 41-42433/1995, la tariffa onnicomprensiva risultante da tale
incremento non potrà inogni caso essere superiore ad € 70,00, così
ripartita: 50% a carico del Ssr e 50% a carico
dell’utente/Comune-Regione.
Tale valore
d’incremento è onnicomprensivo, ivi compreso il tasso d’inflazione
programmata e gli oneri fiscali».

COSA COMPRENDE
LA RETTA DI RICOVERO
La retta di
ricovero è composta da una quota sanitaria, a carico del Servizio
sanitario regiona le e da una tariffa alberghiera, a carico del
l’utente/Comune.
Le prestazioni
a carico dell’AsI (quota sanitaria) sono le seguenti:
a)
tutti i
costi per la medicina generale. Detti oneri non concorrono alla
determinazione della tariffa residenziale;
b)
tutte
le prestazioni di assistenza medica, garantite dai medici di
medicina generale. Al riguardo sì segnala che
«deve essere stabilito e opportunamente
pubblicizzato l’orario settimanale di effettiva presenza medica
all’interno della struttura»;
c)
le
attività di assistenza infermieristica e tutelare alla persona
garantite attraverso i tempi medi indicati in delibera, a seconda
della fascia di intensità del bisogno sanitario e assistenziale,
nonché gli eventuali interventi riabilitativi;
d)
l’assistenza specialistica, farmaceutica e protesica nonché ogni
altra prestazione diagnostica;
e)
le
prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per
l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche
qualora non erogabili direttamente nell’ambito della struttura
residenziale;
f)
la
fornitura di farmaci, sulla base di quanto previsto nel rispettivo
Prontuario terapeutico aziendale. L’erogazione di farmaci ad
personam e di fascia C agli ospiti della struttura
socio-sanitaria è valutata dalla commissione terapeutica
aziendale, sentito il parere dell’Uvg.
Gli indirizzi
gestionali dei provvedimenti di cui ai punti e) ed f) saranno
oggetto di specifico provvedimento entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della delibera e cioè entro il
10
luglio 2005.
Le prestazioni
alberghiere a carico dell’utente/Comune.
Le attività
alberghiere incluse nella tariffa residenziale comprendono: il
vitto, la pulizia dei locali, la lavanderia (biancheria e servizio
guardaroba), il parrucchiere (attività connesse con l’igiene della
persona quali lavaggio, asciugatura, taglio). Merita rilevare che
la tariffa alberghiera include l’assistenza al pasto. Nel capitolo
“Tipologia e qualità del servizio di ristorazione” si precisa, tra
l’altro, che «occorre dedicare
particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio
mensa risponda ai seguenti requisiti:
•
«Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso
rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
•
«Assistenza al pasto connotata da pazienza, gentilezza,
disponibilità e comprensione nei confronti delle esigenze degli
assistiti, con particolare riguardo alle condizioni di non
autosufficienza; in particolare, deve essere garantito l'imboccamento
alle persone che non sono in grado di
provvedere autonomamente;
•
«rispetto del tempi stabiliti per
i pasti» (...).
Le prestazioni
alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa
residenziale
Le attività
erogabili dalle strutture socio-sanitarie non incluse nella tariffa
residenziale e pertanto a totale carico dell’utente sono le
seguenti:
a)
«parrucchiere: include tutte le
attività ulteriori rispetto a quelle
di cui al punto
precedente;
b)
«lavanderia: include la gestione
dell’abbigliamento personale, eccedente il
valore indicato al punto
precedente;
c)
«cure estetiche, escluse quelle
prescritte nel progetto individuale e
nel Progetto assistenziale individuale,
nonché quelle prescritte dal medico
per esigenze sanitarie (es.
pedicure);
d)
«trasporti e servizi di
accompagnamento per esigenze personali,
diverse da quelle di ordine
sanitario o socio-assistenziale;
e)
«supplementi per camera singola o
per camere con accessori ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla
normativa regionale per le strutture
socio-sanitarie per anziani».

UNITÀ DI
VALUTAZIONE GERIATRICA (UVG) E UNITÀ DI VALUTAZIONE HANDICAP (UVH)
Per l’accesso alle
cure domiciliari o per il ricovero in strutture residenziali
socio-sanitarie i cittadini devono rivolgersi alle commissioni Uvg,
nel caso di soggetti anziani cronici non autosufficienti oppure Uvh,
se trattasi di persone con handicap, della propria Asl di residenza,
per la valutazione della loro situazione sanitaria e
socio-assistenziale indispensabile per la definizione del progetto
individuale di cura e assistenza. E’ previsto che
«rispetto alla valutazione l’interessato,
se ne ha le capacità, o il famigliare o il tutore o l’amministratore
di sostegno, può avvalersi, in sede valutativa o comunque prima che
le commissioni si siano formalmente espresse, della perizia di
propri esperti e/o farsi rappresentare da un ‘associazione di
categoria e/o di volontariato che opera a difesa dei diritti delle
persone anziane. La Commissione centrale per le rivalutazioni
cliniche
(...)
costituisce il livello di riferimento
e
di garanzia in ordine alle eventuali
controversie che dovessero insorgere
fra i diversi
soggetti
(...)
in merito alle
valutazioni
e rivalutazioni espresse a
livello locale».
FACSIMILE DELLA LETTERA PER
OPPORSI ALLE DIMISSIONI
-
RACCOMANDATAA.R. -
Egr.Direttore Generale Asi (vedere nota 1) ___________
Via___________________Città_________________________
- RACCOMANDATA
A.R. -
Egr.
Direttore Generale AsI_______________
Via__________________ Città_________________________
- RACCOMANDATA
AR. - Egr. Direttore Sanitario
(Ospedale o Casa di cura privata convenzionata)
Via_________________ Città______________________
-
RACCOMANDATA
A.R. - Egr.
Sig. Sindaco
(o Presidente del Consorzio) (vedere nota 2) _____
Via__________________Città_____________________
LETTERA NORMALE PER CONOSCENZA
e p.c. Fondazione Promozione sociale
Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti
Via Artisti, 36 - 10124 Torino
Oggetto:OPPOSIZIONE
ALLE DIMISSIONI
_l_ sottoscritt
_______________________________________________________ abitante
in ______________________________
Via_______________________________n.__ visto lart. 41 delIa legge
12.2.1968 n. 132 (che prevede il ricorso contro le dimissioni, e
tenuto conto che l'art. 4 della legge 23.10.1985 n. 595 e l’art.
14, n. 5 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 consentono ai
cittadini di presentare osservazioni e opposizioni in materia di
sanità), chiede che _I_ propri_
_________________________________abitante in______________________
Via_________________ n._____ attualmente ricoverat_ e curat_
presso____________________________ non venga dimess_ o venga
trasferit_ in un altro reparto dell_
stess____________________________ o in altra struttura sanitaria
per i seguenti motivi:
1) il paziente è
gravemente malato e non autosufficiente (se del caso, aggiungere
che non sempre è capace di programmare il proprio futuro);
2) lo scrivente
non è in grado di fornire le necessarie cure ai proprio congiunto
e non intende assumere oneri di competenza del Servizio sanitario.
Fa presente che le
cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, sono dovute. anche
agli anziani cronici non autosufficienti ai sensi delle leggi
4.8.1955 n. 692,
12.2.1968 n. 132
(in particolare art. 29), 17 agosto 1974 n. 386 (le prestazioni
ospedaliere devono essere fornite “senza limiti di durata”),
13.5.1978 n. 180 e 23.12.1978 n. 833 (in particolare art. 2 punti
3 e 4 lettera f). Si ricorda, inoltre, che il Pretore di Bologna,
Dr. Bruno Ciccone, con provvedimento del 21.12.1992 ha
riconosciuto il diritto della Signora P.F., nata neI 1913,
degente in ospedale dal 1986, di «poter
continuare a beneficiare di adeguata assistenza sanitaria
usufruendo delle prestazioni gratuite dei Servizio sanitario
nazionale presso una struttura ospedaliera e non di generica
assistenza presso istituti di riposo o strutture equivalenti».
Si segnala,
altresì, la sentenza della
1a
Sezione civile della Corte di Cassazione n. 101 50/1 996 in cui
viene riconfermato che:
le leggi vigenti
riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto
esigibile) alle prestazioni sanitarie, comprese le attività
assistenziali a rilievo sanitario;
le cure sanitarie
devono essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici;
essendo un atto
amministrativo, il decreto dei Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8 agosto
1985
non ha alcun
valore normativo.
Per quanto
concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
(Lea), diventato legge ai sensi dell'art. 54 della legge 289/2002
(Finanziaria 2003), si rileva che fra «le prestazioni di
assistenza sanitaria garantite dal Seniizio sanitario nazionale»
sono compresi gli interventi di riabilitazione e di
lungodegenza, nonché quelli relativi alle
«attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle
persone anziane non autosufficienti».
L_ scrivente
richiede l’applicazione delle norme sul consenso informato.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n.
241, chiede che gli venga inviata una risposta scritta.
L_ scrivente si
impegna di continuare a fornire al proprio congiunto tutto il
possibile sostegno materiale e morale compatibilmente con i
propri impegni familiari e di lavoro. Chiede pertanto che, nel
caso di trasferimento in altre strutture, non venga allontanato
dalla città di ______________________________________
(Nel caso in
cui non si accetti il ricovero presso una Rsa, occorre cancellare
la parte seguente).
L_ scrivente è
disponibile ad accettare il trasferimento del proprio congiunto
presso una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) a condizione
che (vedere nota 3):
• detto ricovero
sia definitivo;
• la struttura sia
situata__________________________________
• il trasferimento
venga effettuato a cura e spese dell'Asl;
• la quota della
retta a carico del_ ricoverat_ sia prelevata esclusivamente dai
redditi pensionistici dell_ stess_ (ammontante a
euro___________________ mensili) e dall’indennità di
accompagnamento se e quando verrà corrisposta;
• la quota
suddetta sia comprensiva di tutte le prestazioni alberghiere e
socio-assi-
stenziali, comprese
quelle occorrenti per i soggetti non autosufficienti: igiene
personale, mobilizzazione, imboccamento, ecc.
• il Comune rinunci
a qualsiasi richiesta relativa ai beni del malato e all’azione di
rivalsa nei confronti dei suoi eredi.
Ringrazia e porge
distinti saluti.
Data______________
Firma
_____________________________________
NOTE da leggere:
Nota 1
- Una raccomandata A.R. va inviata al Direttore Generale dell’AsI di
residenza del malato; un’altra (se del caso) al Direttore Generale
dell’AsI in cui ha sede l’ospedale o la casa di cura. Nel caso in
cui l’ospedale pubblico sia amministrato in modo autonomo rispetto
all'Asl la raccomandata A.R. non va indirizzata al Direttore
Generale dell’AsI, ma al Direttore Generale dell’Azienda
ospedaliera.
Nota 2
—
È
opportuno scrivere al Sindaco (se i servizi
assistenziali sono gestiti dal Comune di residenza del ricoverato) o
al Presidente del Consorzio (qualora la gestione dei servizi
assistenziali sia stata affidata al Consorzio) per rendere note le
condizioni in base alle quali si accetta il ricovero presso Rsa e
per evitare che il Comune (o il Consorzio) possa richiedere agli
eredi dell’anziano malato la restituzione delle somme erogate
dall’ente per integrare la parte della retta non versata dal
ricoverato.
Nota 3
- Per l’accesso alle Rsa è indispensabile il parere favorevole
dell’Unità valutativa geriatrica, Commissione medica dell’AsI di
residenza del malato. Detto parere non è necessario per la degenza
presso ospedali e case di cura private convenzionate.
PRETENDERE
UNA RISPOSTA SCRITTA. NON ACCETTARE DICHIARAZIONIVERBALI.
EVENTUALI
TRASFERIMENTI DA STRUTTURA A STRUTTURA SANITARIA
DEVONO ESSERE
FATTI A SPESE DELL’ASL.
Per informazioni:
Csa, Comitato per
la difesa dei diritti degli assistiti, tel. 011/812.44.69
