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Alcune associazioni piemontesi hanno promosso una iniziativa costituita da un opuscolo informativo per la cittadinanza dal titolo:

“Tutti hanno diritto alle cure sanitarie compresi malati cronici non autosufficienti, malati di alzheimer, malati psichiatrici, handicappati con gravi patologie”.

Indice dei paragrafi

 

CHI HA DIRITTO ALLE CURE SANITARIE

COSA AFFERMANO LE LEGGI

QUANTO DURA IL RICOVERO POST OSPEDALIERO IN CASA DI CURA CONVENZIONATA

COSA BISOGNA SAPERE PRIMA DI ACCETTARE LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE

COME OPPORSI ALLE DIMISSIONI DA UNA STRUTTURA SANITARIA

FACSIMILE DELLA LETTERA PER OPPORSI ALLE DIMISSIONI

COSA SONO LE RSA E LE RAF

CHI PAGA IL RICOVERO IN RSA/RAF

COME DISDIRE IMPEGNI INDEBITAMENTE SOTTOSCRITTI

INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

LA MALATTIA MENTALE: COS’È E QUALI SONO I DIRITTI

LA CONTINUITÀ TERAPEUTICA PREVISTA DALLA DELIBERA REGIONALE

LE CURE DOMICILIARI

CHE COSA SAPERE PRIMA DI ACCETTARE LE CURE DOMICILIARI

COSA CAMBIA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE

LE NUOVE TARIFFE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO

CHI PAGA IL RICOVERO

COSA SUCCEDE NELLA FASE TRANSITORIA (e cioè durante il 2005)

COSA COMPRENDE LA RETTA DI RICOVERO

UNITÀ DI VALUTAZIONE GERIATRICA (UVG) E UNITÀ DI VALUTAZIONE HANDICAP (UVH)

 

 

CHI HA DIRITTO ALLE CURE SANITARIE

 

Tutti i malati hanno diritto di essere curati gratuitamente — salvo pagamento dei ticket — dalle strutture sanitarie pubbliche (cioè medici ambulatori, ospedali e altre strutture delle Asl) o da case di cura private convenzionate, senza limiti di età, tipo di malattia, durate delle cure.

Questo diritto spetta quindi anche agli anziani cronici non autosufficienti, alle persone colpite da malattie inguaribili o invalidanti, da malattie psichiatriche, dal morbo di Alzheimer, ecc.

  

COSA AFFERMANO LE LEGGI

 

Il diritto dei malati cronici non autosufficienti (anziani e non) alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, è stabilito dalle seguenti disposizioni:

·         L’assistenza sanitaria deve essere fornita, indipendentemente dalla sua durata, alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia (legge 4 agosto 1955 n. 692);

·         L’assistenza ospedaliera deve essere assicurata a tutti gli anziani “quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio” (decreto del Ministro de/lavoro del 21 dicembre 1956);

·         Le Regioni devono programmare i posti letto degli ospedali tenendo conto delle esigenze dei malati “acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti” (art. 29 legge 12 febbraio 1968 n. 132);

·         Le Asl devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età, le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali (legge 13 maggio 1978 n. 180);

·         Le Asl sono obbligate a provvedere alla “tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione”. Le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano “le cause, la fenomenologia e la durata” delle malattie mentali (legge 23 dicembre 1978 n. 833);

·         Le cure sanitarie sono dovute indistintamente ai malati acuti e cronici senza limiti di durata, e il “decreto Craxi” (Dpcm 8/8/1985) sull’integrazione socio-sanitaria essendo un atto amministrativo, ha nessun valore normativo (sentenza n. 10150 del 1996 della Suprema Corte di Cassazione);

·         La Finanziaria 2003 all’art. 54 ha confermato i Livelli essenziali di assistenza indicati dal Dpcm 29/11/2001, rilevando al comma 2 che “Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato 1 (…)”; ovvero anche gli interventi di riabilitazione e lungodegenza, nonché quelli relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti.

 

QUANTO DURA IL RICOVERO POST OSPEDALIERO IN CASA DI CURA CONVENZIONATA

 

I ricoveri nelle case di cura convenzionate non durano solo 60 giorni. Infatti, la deliberazione della Giunta regionale Dgr 34/2000 stabilisce che sulla base di accertamenti medici è possibile continuare la degenza senza alcun abbattimento tariffario per la casa di cura, per altri 60 giorni. Oltre tali 120 giorni, permanendo le necessità degenziali, è sempre l’AsI che deve prendersi carico del paziente (e non la famiglia).

I trasferimenti da ospedale a case di cura per lungo degenze effettuati in ambulanza sono a cura e spese dell’ospedale di partenza (cfr. circolare deI 23/10/2000 dell’Assessorato alla sanità regionale).

  

COSA BISOGNA SAPERE PRIMA DI ACCETTARE LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE

 

Prima di accettare le dimissioni dall’ospedale o da altra struttura sanitana bisogna valutare attentamente la situazione. Infatti se si accettano le dimissioni quando permane ancora lo stato di malattia e di non autosufficienza, e non è garantita la continuità delle cure sanitarie con un’informativa scritta e concordata con il paziente o con i suoi familiari, si va incontro a dei rischi.

 

Chi ha accettato le dimissioni incorrerà in una di queste situazioni:

a)   Farsi carico in proprio degli oneri di cura e di assistenza del congiunto malato e non autosufficiente presso la propria abitazione. In questo caso è sempre possibile chiedere l’attivazione delle cure domiciliari tramite il proprio medico curante. Non sempre però I’Asl è in grado di dare una risposta positiva in tempi soddisfacenti. Inoltre, il progetto approvato può risultare inadeguato alle reali esigenze dei malato.

b)   Entrare in una lista d’attesa che può protrarsi anche per più di un anno, per un posto in una struttura residenziale Rsa o Raf. Per accedere alla lista d’attesa è indispensabile richiedere la certificazione della non autosufficienza aII’Uvg (Unità valutativa geriatrica) dell’AsI di residenza del malato.

c)   In attesa di un posto in una struttura pubblica o convenzionata, o se non si ha la possibilità di assistere a casa la persona malata, provvedere al pagamento di 2500-3000 euro mensili per un posto letto privato in Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) o Raf (Residenza assistenziale flessibile).

 

 

COME OPPORSI ALLE DIMISSIONI DA UNA STRUTTURA SANITARIA

 

Se non si è in grado di assistere a domicilio il proprio congiunto, ci si può opporre alle dimissioni da ospedali/case di cura private convenzionate, qualora non sia garantita la continuità terapeutica in altra struttura sanitaria pubblica o convenzionata. L’opposizione è effettuata attraverso una lettera raccomandata.

 

COSA SONO LE RSA E LE RAF

 

La Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) è una struttura assegnata alla titolarità delle AsI e destinata al ricovero di anziani non autosufficienti, che spesso sono anche malati cronici o lungodegenti. Sempre nel caso di malati cronici o lungodegenti, talvolta l’ospedale o l’Asi propone l’inserimento in una Raf (Residenza assistenziale flessibile), che è una struttura del settore assistenziale con standard medici, infermieristici e di assistenza di molto inferiori alla Rsa. Pertanto ci si può sempre opporre aI trasferimento in una Raf di un malato che necessita di cure sanitarie e che non può essere curato al domicilio, facendo valere il diritto di essere curati in strutture della Sanità.

 

CHI PAGA IL RICOVERO IN RSA/RAF

 

Nessun pagamento è dovuto dai familiari degli assistiti con handicap in situazione di gravità o di ultra sessantacinquenni non autosufficienti ricoverati in strutture assistenziali pubbliche o private convenzionate. Infatti, l’articolo 25 della legge sull’assistenza n. 328/2000 e i decreti legislativi 109/1 998 e 130/2000 prevedono che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito per le prestazioni sociali erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti. Si ricorda che la condizione di handicap in situazione di gravità è accertata dalle specifiche commissioni delle AsI ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1 992. Altresì, la condizione di non autosufficienza è certificata dall’Unità valutative geriatrica (Uvg) dell’AsI di residenza.

 

L’erogazione dei farmaci, presso strutture residenziali extraospedaliere (esempio:

Rsa, Residenze sanitarie assistenziali) convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per anziani non autosufficienti comprende la copertura dei farmaci di fascia compresi nel prontuario del Servizio sanitario nazionale (cfr Dgr Piemonte del 30/11/1998 n. 20-26187).

 

COME DISDIRE IMPEGNI INDEBITAMENTE SOTTOSCRITTI

 

A volte, pur di ottenere il ricovero, i familiari di un malato accettano di pagare dei contributi economici non dovuti (ad esempio, perché calcolati sulla base del reddito familiare e non del solo assistito handicappato grave o ultra sessantacinquenne non autosufficiente come previsto dalle norme vigenti).

In questi casi, chi ha sottoscritto tale indebito impegno può evitare di continuare a versare contributi non dovuti agli enti pubblici inviando una lettera di disdetta a mezzo raccomandata, con la quale chiede al Comune di residenza dei ricoverato (o al Consorzio socio-assistenziale o alla Comunità montana) di provvedere all’integrazione della retta per la parte non coperta direttamente dal ricoverato con i propri mezzi economici.

 

 

INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

In base all’articolo 414 del Codice civile sono dichiarati interdetti «il maggiore d’età e il minore emancipato i quali si trovano in condizioni di abituali infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi». Possono essere inabilitati, in base all’articolo 415 del Codice civile, i suddetti soggetti in condizione di abituale infermità di mente che non siano talmente gravi da dar luogo all’interdizione.

Inoltre possono essere inabilitati «coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici».

L’amministrazione di sostegno è rivolta, in base all’articolo 1 della legge 6/2004, alle «persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

 

Per informazioni:

Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), tel. 011/88.94.84

  

ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

 

La legge 13 del 1989 prevede contributi sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Hanno diritto al contributo:

• le persone disabili con invalidità grave che sostengono spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’alloggio di residenza;

• coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori;

• le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell’immobile o parente o altro soggetto allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede una persona disabile;

• i condomini ove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comuni;

• i centri o le strutture diurne e residenziali per le persone disabili.

La domanda, redatta su apposito modulo, da ritirare presso il Comune di residenza, deve essere presentata dalla persona disabile o da chi ne esercita la potestà o tutela, al Sindaco del Comune ove è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento.

 

Per informazioni:

Cpd - Consulta per le persone in difficoltà, tel. 011/319.81.45

 

 

LA MALATTIA MENTALE: COS’È E QUALI SONO I DIRITTI

 

E’ importante ricordare che il malato mentale non è l’handicappato intellettivo (colui che è colpito da ritardo mentale, lesione cerebrale, ecc). La malattia mentale disorganizza più o meno profondamente la coscienza e la personalità dell’uomo. Il pensiero, le idee, l’umore, l’affetto, la visione della realtà il comportamento sono a volte pesantemente destrutturati. Le patologie più gravi sono le psicosi che colpiscono circa il 3% della popolazione. Le psicosi sono sempre curabili, anche se difficilmente guariscono: pertanto il malato mentale ha diritto alle cure sanitarie senza limiti di durata.

Il CSM (Centro salute mentale) della propria A.S.L. è a disposizione, gratuita o con ticket, di tutti i cittadini e riceve i malati su appuntamento. Se il paziente ha una crisi psicotica e il familiare chiede un intervento a domicilio dello psichiatra e questo non viene, si può configurare il reato di omissione di soccorso.

Il pronto soccorso ospedaliero, aperto 24 ore su 24, non può rifiutarsi di ricoverare un malato psichiatrico.

Nel caso in cui il malato abbia bisogno, per la sua patologia, di un ricovero di lunga durata, ma l’ospedale sia incline alle sue dimissioni, i familiari devono rifiutarsi preferibilmente mediante invio di una raccomandata AR (come per gli anziani malati cronici non autosufficienti) di portare a casa il malato, e chiedere che i medici e gli assistenti sociali si attivino a cercare e trovare un posto in una struttura adeguata per il tempo necessario al miglioramento delle condizioni del paziente.

Il decreto legislativo 502/1992 all’articolo 14 afferma che “il Direttore sanitario e il Dirigente sanitario del servizio (o dell’ospedale, n.d.r.), a richiesta degli assistiti adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. AI fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la Regione Piemonte, al direttore generale dell’AsI o dell’azienda, che decide in via definitiva o comunque provvede entro 15 giorni, sentito il Direttore sanitario”. La procedura suddetta impedisce di procedere per via legale.

Anche in ambito psichiatrico, i parenti degli assistiti maggiorenni non sono obbligati a versare contributi economici agli enti pubblici ed ogni richiesta è illegale in quanto non regolamentata da alcuna disposizione legislativa.

L’articolo 433 del Codice civile regolamenta chi siano i parenti che sono tenuti agli alimenti, ma questi possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno (l’assistito o il malato) e non possono essere richiesti dagli enti pubblici alle famiglie.

 

Per informazioni: Di.a.psi. Piemonte, tel. 011/54.66.53

 

LA CONTINUITÀ TERAPEUTICA PREVISTA DALLA DELIBERA REGIONALE

 

Gli anziani cronici non autosufficienti ricoverati in ospedale (o in altra struttura sanitaria) non possono essere dimessi prima che siano state assicurate e organizzate — dall’Asl di residenza — le cure domiciliari (concordate con i familiari) o sia stata individuata la residenza socio-sanitaria (Rsa-Raf) per il ricovero definitivo.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte quanto sopra è stato confermato con delibera di Giunta del 20 dicembre 2004, n. 72-14420 “Percorso di continuità assistenziale per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziani non autosufficienti".

 

LE CURE DOMICILIARI

 

Con delibera della Giunta della Regione Piemonte del 23 dicembre 2003, n. 51-11839 “Dcpm 29 novembre 2001. Allegato 1, Punto 1. C. Applicazione dei livelli essenziali di assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria” vengono definiti i Lea nell’area delle cure domiciliari e della residenzialità.

Fatto salvo il diritto alle cure sanitarie gratuite in caso di ricovero nella fase acuta, di riabilitazione e lungodegenza (ospedali, case di cura convenzionate) e il diritto soggettivo alle prestazioni del medico di medicina generale, per le cure domiciliari vengono fissati i seguenti criteri:

 

nella fase intensiva/estensiva, della durata massima di 60 giorni (equiparata al ricovero in lungodegenza), le prestazioni sanitarie e di assistenza tutelare alla persona, sono a totale carico del Servizio sanitario regionale;

 

nella fase di lungo assistenza è prevista in base ai Lea, la compartecipazione dell’utente, che avviene esclusivamente sulle prestazioni di assistenza tutelare alla persona. Sulle suddette prestazioni socio-sanitarie l’AsI assume a proprio carico il 50% del costo, definito con riferimento al costo/orario Adest/ass (assistenti domiciliari), mentre il restante 50% rimane a carico dell’utente/Comune. Infatti, qualora il malato non abbia le risorse necessarie per sostenere la sua quota relativa all’assistenza tutelare (50%), l’integrazione è sostenuta dal Comune di residenza (o Consorzio socio-assistenziale, o Comunità montana).

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 25 della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 nessun contributo economico può essere chiesto ai parenti non conviventi con l’assistito.

 

Se si tratta di ultra sessantacinquenni non autosufficienti o di persone handicappate in situazione di gravità non può essere imposto alcun contributo economico neppure ai parenti conviventi.

 

In ogni caso gli utenti devono contribuire in base alle loro personali risorse economiche (redditi e beni mobili e immobili).

 

CHE COSA SAPERE PRIMA DI ACCETTARE LE CURE DOMICILIARI

 

In base alle leggi nazionali le cure domiciliari (Adi, assistenza domiciliare integrata, Oda, ospe-dalizzazione a domicilio) non sono ancora un diritto esigibile, così come non è esigibile l’erogazione dell’assegno di cura e/o il riconoscimento di un contributo forfetario al familiare che accetta di essere da riferimento e sostegno al congiunto non autosufficiente.

In assenza di una legge regionale è indispensabile che AsI e Comuni (o Consorzio socio-assistenziale o Comunità montana) abbiano approvato una propria delibera e definito i criteri di accesso e gli aventi diritto.

Per questo si raccomanda di prendere visione dei provvedimenti emanati dalla propria AsI di residenza o dall’Ente locale gestore dei servizi socio-assistenziali, prima di accettare le dimissioni dalla struttura sanitaria alfine di essere certi circa gli impegni dei suddetti enti in materia di cure domiciliari.

 

COSA CAMBIA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE

 

Con delibera della Giunta del 30 marzo 2005 n. 17-15226 nella Regione Piemonte è iniziata l’attuazione graduale dei Lea (Livelli essenziali di assistenza sanitaria) nell’ambito della residenzialità per gli anziani cronici non autosufficienti. Obiettivo è di ottenere il superamento del modello di assistenza residenziale previsto per gli anziani cronici non autosufficienti finora articolato in Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, e Raf, Residenze assistenziali flessibili.

Nel nuovo modello la risposta residenziale viene personalizzata e calibrata sui bisogni sanitari e assistenziali dell’anziano, individuati dall’Unità valutativa geriatrica (Uvg), che predispone il Pal (Progetto di assistenza individuale).

A regime, tutte le strutture di ricovero per anziani cronici non autosufficienti dovranno essere organizzate in modo da poter assicurare ai propri pazienti tre fasce di intensità (bassa, media e alta) e due livelli di incremento per le fasce medio/alte, per cui anche l’utente inserito al livello più basso potrà usufruire, in caso di aggrava-mento, delle prestazioni medico/infermieristiche di cui la struttura è dotata, dovendo assicurare anche nuclei ad alta intensità.

 

LE NUOVE TARIFFE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO

 

Il Servizio sanitario regionale continua ad essere titolare delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, ma all’utente/Comune viene richiesto il pagamento della cosiddetta quota alberghiera.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 54 della legge 289/2002, a partire dal 1° gennaio 2003, l’importo della quota alberghiera non può essere superiore a quella versata dall’AsI (minimo 50% a carico dell'Asl; massimo 50% a carico utente/Comune). Ad esempio, per una tariffa giornaliera di euro 66,00 l’Asl era tenuta a versare alla struttura residenziale almeno 33,00 euro e altrettanti dovevano al massimo essere corrisposti dall’utente/Comune.

 

A seguito della su citata Dgr 17/2005 la ripartizione a regime definitivo (2006) fra le quote sanitaria e alberghiera sarà la seguente:

 

T A B E L L A

 

CHI PAGA IL RICOVERO

 

La delibera regolamenta anche i criteri di compartecipazione degli utenti e prevede che «in caso di insufficienza di reddito e/o del patrimonio (secondo i criteri approvati da ciascun Comune o Ente gestore socio-assistenziale nel rispetto della normativa nazionale), l’integrazione della retta giornaliera a carico dell’utente compete all’Ente gestore delle attività socio-assistenziali di residenza dell’utente. Dalla somma di tali fattori reddituali viene detratta la somma mensile non inferiore ad € 100 (cento) che deve essere lasciata a disposizione dell’utente per spese personali. Tale cifra è rivalutabile dalla Regione in sede di monitoraggio annuale».

Come è noto, la quota sanitaria è a totale carico del Servizio sanitario regionale, mentre la retta alberghiera è dovuta dall’ultra sessantacinquenne non autosufficiente o dalla persona handicappata riconosciuta in situazione di gravità dalle competenti commissioni, sulla base della propria situazione economica personale.

 

COSA SUCCEDE NELLA FASE TRANSITORIA (e cioè durante il 2005)

 

Secondo quanto esplicitato in delibera «la tariffa complessiva, in essere in ciascun ambito territoriale alla data del 31.12.2003, compresi gli oneri fiscali, è provvisoriamente ridimensionata come segue:

a) per le tipologie di intervento corrispondenti alla Rsa di cui alla Dgr. N. 41-42433/1995, la tariffa onnicomprensiva risultante da tale incremento non potrà in ogni caso essere superiore ad € 86,00 così ripartita: 54% a carico del Servizio sanitario regionale e 46% a carico dell’utente/Comune-Regione;

b) per le tipologie di intervento corrispondenti alla Raf di cui alla Dgr. N. 41-42433/1995, la tariffa onnicomprensiva risultante da tale incremento non potrà inogni caso essere superiore ad € 70,00, così ripartita: 50% a carico del Ssr e 50% a carico dell’utente/Comune-Regione.

Tale valore d’incremento è onnicomprensivo, ivi compreso il tasso d’inflazione programmata e gli oneri fiscali».

 

COSA COMPRENDE LA RETTA DI RICOVERO

 

La retta di ricovero è composta da una quota sanitaria, a carico del Servizio sanitario regiona le e da una tariffa alberghiera, a carico del l’utente/Comune.

Le prestazioni a carico dell’AsI (quota sanitaria) sono le seguenti:

 

a)   tutti i costi per la medicina generale. Detti oneri non concorrono alla determinazione della tariffa residenziale;

b)   tutte le prestazioni di assistenza medica, garantite dai medici di medicina generale. Al riguardo sì segnala che «deve essere stabilito e opportunamente pubblicizzato l’orario settimanale di effettiva presenza medica all’interno della struttura»;

c)   le attività di assistenza infermieristica e tutelare alla persona garantite attraverso i tempi medi indicati in delibera, a seconda della fascia di intensità del bisogno sanitario e assistenziale, nonché gli eventuali interventi riabilitativi;

d)   l’assistenza specialistica, farmaceutica e protesica nonché ogni altra prestazione diagnostica;

e)   le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche qualora non erogabili direttamente nell’ambito della struttura residenziale;

f)    la fornitura di farmaci, sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario terapeutico aziendale. L’erogazione di farmaci ad personam e di fascia C agli ospiti della struttura socio-sanitaria è valutata dalla commissione terapeutica aziendale, sentito il parere dell’Uvg.

 

Gli indirizzi gestionali dei provvedimenti di cui ai punti e) ed f) saranno oggetto di specifico provvedimento entro 60 giorni dall’entrata in vigore della delibera e cioè entro il 10 luglio 2005.

 

Le prestazioni alberghiere a carico dell’utente/Comune.

 

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale comprendono: il vitto, la pulizia dei locali, la lavanderia (biancheria e servizio guardaroba), il parrucchiere (attività connesse con l’igiene della persona quali lavaggio, asciugatura, taglio). Merita rilevare che la tariffa alberghiera include l’assistenza al pasto. Nel capitolo “Tipologia e qualità del servizio di ristorazione” si precisa, tra l’altro, che «occorre dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio mensa risponda ai seguenti requisiti:

 

•        «Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;

•        «Assistenza al pasto connotata da pazienza, gentilezza, disponibilità e comprensione nei confronti delle esigenze degli assistiti, con particolare riguardo alle condizioni di non autosufficienza; in particolare, deve essere garantito l'imboccamento alle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente;

        «rispetto del tempi stabiliti per i pasti» (...).

 

Le prestazioni alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa residenziale

 

Le attività erogabili dalle strutture socio-sanitarie non incluse nella tariffa residenziale e pertanto a totale carico dell’utente sono le seguenti:

 

a)      «parrucchiere: include tutte le attività ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente;

 

b)      «lavanderia: include la gestione dell’abbigliamento personale, eccedente il valore indicato al punto precedente;

 

c)      «cure estetiche, escluse quelle prescritte nel progetto individuale e nel Progetto assistenziale individuale, nonché quelle prescritte dal medico per esigenze sanitarie (es. pedicure);

 

d)      «trasporti e servizi di accompagnamento per esigenze personali, diverse da quelle di ordine sanitario o socio-assistenziale;

 

e)      «supplementi per camera singola o per camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie per anziani».

 

 

 

UNITÀ DI VALUTAZIONE GERIATRICA (UVG) E UNITÀ DI VALUTAZIONE HANDICAP (UVH)

 

Per l’accesso alle cure domiciliari o per il ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie i cittadini devono rivolgersi alle commissioni Uvg, nel caso di soggetti anziani cronici non autosufficienti oppure Uvh, se trattasi di persone con handicap, della propria Asl di residenza, per la valutazione della loro situazione sanitaria e socio-assistenziale indispensabile per la definizione del progetto individuale di cura e assistenza. E’ previsto che «rispetto alla valutazione l’interessato, se ne ha le capacità, o il famigliare o il tutore o l’amministratore di sostegno, può avvalersi, in sede valutativa o comunque prima che le commissioni si siano formalmente espresse, della perizia di propri esperti e/o farsi rappresentare da un ‘associazione di categoria e/o di volontariato che opera a difesa dei diritti delle persone anziane. La Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche (...) costituisce il livello di riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i diversi soggetti (...) in merito alle valutazioni e rivalutazioni espresse a livello locale».

 

FACSIMILE DELLA LETTERA PER OPPORSI ALLE DIMISSIONI

 

- RACCOMANDATAA.R.         - Egr.Direttore Generale Asi (vedere nota 1) ___________

                                               Via___________________Città_________________________

 

- RACCOMANDATA A.R.        - Egr. Direttore Generale AsI_______________  

                                              Via__________________ Città_________________________

 

- RACCOMANDATA AR.         - Egr. Direttore Sanitario

                                               (Ospedale o Casa di cura privata convenzionata)

                                               Via_________________ Città______________________

-

RACCOMANDATA A.R.             - Egr. Sig. Sindaco

                                                 (o Presidente del Consorzio) (vedere nota 2) _____

                                                Via__________________Città_____________________

 

LETTERA NORMALE PER CONOSCENZA

                                                                                                                                                                                           

                                                    e p.c. Fondazione Promozione sociale

                                                    Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti

                                                  Via Artisti, 36 - 10124 Torino

 

 

 

Oggetto:OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI

 

_l_ sottoscritt _______________________________________________________ abitante  in ______________________________ Via_______________________________n.__ visto lart. 41 delIa legge 12.2.1968 n. 132 (che prevede il ricorso contro le dimissioni, e tenuto conto che l'art. 4 della legge 23.10.1985 n. 595 e l’art. 14, n. 5 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 consentono ai cittadini di presentare osservazioni e opposizioni in materia di sanità), chiede che _I_ propri_ _________________________________abitante in______________________ Via_________________ n._____ attualmente ricove­rat_ e curat_ presso____________________________ non venga dimess_ o venga trasferit_ in un altro reparto dell_ stess____________________________ o in altra strut­tura sanitaria per i seguenti motivi:

1) il paziente è gravemente malato e non autosufficiente (se del caso, aggiun­gere che non sempre è capace di programmare il proprio futuro);

2) lo scrivente non è in grado di fornire le necessarie cure ai proprio congiunto e non intende assumere oneri di competenza del Servizio sanitario.

 

Fa presente che le cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, sono dovute. anche agli anziani cronici non autosufficienti ai sensi delle leggi 4.8.1955 n. 692,

 

12.2.1968 n. 132 (in particolare art. 29), 17 agosto 1974 n. 386 (le prestazioni ospe­daliere devono essere fornite “senza limiti di durata”), 13.5.1978 n. 180 e 23.12.1978 n. 833 (in particolare art. 2 punti 3 e 4 lettera f). Si ricorda, inoltre, che il Pretore di Bologna, Dr. Bruno Ciccone, con provvedimento del 21.12.1992 ha rico­nosciuto il diritto della Signora P.F., nata neI 1913, degente in ospedale dal 1986, di «poter continuare a beneficiare di adeguata assistenza sanitaria usufruendo delle prestazioni gratuite dei Servizio sanitario nazionale presso una struttura ospedalie­ra e non di generica assistenza presso istituti di riposo o strutture equivalenti».

 

Si segnala, altresì, la sentenza della 1a Sezione civile della Corte di Cassazione n. 101 50/1 996 in cui viene riconfermato che:

le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto esigibile) alle prestazioni sanitarie, comprese le attività assistenziali a rilievo sanitario;

le cure sanitarie devono essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici;

essendo un atto amministrativo, il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 1985 non ha alcun valore normativo.

 

Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (Lea), diventato legge ai sensi dell'art. 54 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), si rileva che fra «le pre­stazioni di assistenza sanitaria garantite dal Seniizio sanitario nazionale» sono com­presi gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza, nonché quelli relativi alle «atti­vità sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti».

 

L_ scrivente richiede l’applicazione delle norme sul consenso informato. Inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241, chiede che gli venga invia­ta una risposta scritta.

 

L_ scrivente si impegna di continuare a fornire al proprio congiunto tutto il pos­sibile sostegno materiale e morale compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro. Chiede pertanto che, nel caso di trasferimento in altre strutture, non venga allontanato dalla città di ______________________________________

 

(Nel caso in cui non si accetti il ricovero presso una Rsa, occorre cancellare la parte seguente).

L_ scrivente è disponibile ad accettare il trasferimento del proprio congiunto presso una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) a condizione che (vedere  nota 3):

• detto ricovero sia definitivo;

• la struttura sia situata__________________________________

• il trasferimento venga effettuato a cura e spese dell'Asl;

• la quota della retta a carico del_ ricoverat_ sia prelevata esclusivamente dai red­diti pensionistici dell_ stess_ (ammontante a euro___________________ mensili) e dall’indennità di accompagnamento se e quando verrà corrisposta;

• la quota suddetta sia comprensiva di tutte le prestazioni alberghiere e socio-assi-


 

stenziali, comprese quelle occorrenti per i soggetti non autosufficienti: igiene perso­nale, mobilizzazione, imboccamento, ecc.

• il Comune rinunci a qualsiasi richiesta relativa ai beni del malato e all’azione di rivalsa nei confronti dei suoi eredi.

 

Ringrazia e porge distinti saluti.

 

Data______________

                                               Firma _____________________________________

  

 

NOTE da leggere:

Nota 1 - Una raccomandata A.R. va inviata al Direttore Generale dell’AsI di resi­denza del malato; un’altra (se del caso) al Direttore Generale dell’AsI in cui ha sede l’ospedale o la casa di cura. Nel caso in cui l’ospedale pubblico sia amministrato in modo autonomo rispetto all'Asl la raccomandata A.R. non va indirizzata al Direttore Generale dell’AsI, ma al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera.

Nota 2 È opportuno scrivere al Sindaco (se i servizi assistenziali sono gestiti dal Comune di residenza del ricoverato) o al Presidente del Consorzio (qualora la gestione dei servizi assistenziali sia stata affidata al Consorzio) per rendere note le condizioni in base alle quali si accetta il ricovero presso Rsa e per evitare che il Comune (o il Consorzio) possa richiedere agli eredi dell’anziano malato la restitu­zione delle somme erogate dall’ente per integrare la parte della retta non versata dal ricoverato.

Nota 3 - Per l’accesso alle Rsa è indispensabile il parere favorevole dell’Unità valutativa geriatrica, Commissione medica dell’AsI di residenza del malato. Detto parere non è necessario per la degenza presso ospedali e case di cura private convenzionate.

 

PRETENDERE UNA RISPOSTA SCRITTA. NON ACCETTARE DICHIARAZIONIVERBALI.

EVENTUALI TRASFERIMENTI DA STRUTTURA A STRUTTURA SANITARIA

DEVONO ESSERE FATTI A SPESE DELL’ASL.

 

Per informazioni:

Csa, Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, tel. 011/812.44.69

 

 

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Ultimo aggiornamento: 29-10-06